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Ai sensi dell'art. 53, d.l.gs. n. 79/11 (Codice del turismo), la locazione degli appartamenti è disciplinata esclusivamente dalle norme del Codice Civile (artt. 1751 c.c. e ss.) atteso che la locazione è stipulata esclusivamente per instaurare un mero rapporto locatizio di natura occasionale di uso e diritto privato, limitato esclusivamente alla locazione dell'appartamento. Infatti, non sono offerti o in alcun modo forniti servizi accessori né la suddetta attività di locazione è svolta nell'esercizio imprenditoriale di attività alberghiere, affittacamere, case vacanza o ad esse assimilate o altri esercizi di pubblico esercizio. In particolare, il Locatore non offre alcun servizio di pulizia giornaliera, servizi di trasporto, cambio di lenzuola o asciugamani, servizi di reception, colazione o la somministrazione di altri tipi pasti o beveraggio.
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